DELIBERA 1/1999
ALLEGATO A
Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere
STATUTO SOCIALE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SCOPI SOCIALI E STEMMA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, associazione culturale, senza fini di lucro, con durata e numero di soci illimitati.
L’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere ha sede legale presso la Biblioteca Comunale di Sansepolcro, Via XX Settembre, Palazzo Ducci del Rosso, e può avere più sedi operative.
Articolo 2
Simbolo dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere è l’allegoria del fiume Tevere.
Articolo 3
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
aggregare coloro che, professionalmente o per interessi culturali, conducono studi sulla storia e sulla realtà geografica, economica, sociale ed artistica dell’Alta Valle del Tevere;
valorizzare e divulgare gli studi al riguardo (pubblicazioni, tesi di laurea, ricerche scientifiche);
promuovere iniziative (conferenze, dibattiti, convegni, visite, scambi culturali) per approfondire la conoscenza della nostra valle, per accrescere il valore di una identità altotiberina;
contribuire con enti, associazioni e privati per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale, monumentale, artistico, bibliografico ed archivistico dell’Alta Valle del Tevere;
valorizzare le idee, progetti e studi delle associazioni e singoli la cui attività, in vari campi, contribuisca ad una migliore conoscenza della storia, delle tradizioni culturali e dell’ambiente altotiberini;
intrattenere scambi con altri istituti storici nell’interesse degli studiosi locali;
collaborare con le scuole di ogni ordine e grado dell’Alta Valle del Tevere al fine di avvicinare i giovani allo studio della storia locale, vista come insieme di storie particolari delle singole comunità;
pubblicare un proprio bollettino periodico nell’intento di conseguire gli scopi suddetti.
Articolo 4
L’Associazione porta avanti la propria attività di ricerca e promozione culturale nell’ambito del territorio altotiberino umbro e toscano. Per tale motivo l’Associazione può collaborare con le iniziative di carattere culturale promosse dagli enti locali, provinciali e regionali.
Articolo 5
L’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere utilizza gli introiti a qualsiasi titolo pervenuti per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
TITOLO II
STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 6
L’Associazione Storia dell’Alta Valle del Tevere si compone di Soci che possono essere: Studenti, Ordinari, Sostenitori, Fondatori e Onorari.
Sono Soci Studenti coloro che, compresi tra i 16 e 26 anni, frequentano qualsiasi tipo di scuola, aderiscano all’Associazione. Per costoro il Consiglio Direttivo stabilirà una quota associativa ridotta.
Sono Soci Ordinari coloro che annualmente pagano la quota associativa nell’importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili.
Sono Soci Sostenitori coloro che partecipano alla vita dell’Associazione versando annualmente una quota associativa di sostegno particolare che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione presso il notaio. La prerogativa di Socio Fondatore potrà essere estesa a tutti i Soci che si iscriveranno all’Associazione entro il 31.12.1996.
Sono Soci Onorari coloro che, per particolari meriti acquisiti verso l’Associazione o nel campo degli studi, vengono nominati in tale ruolo dell’Assemblea dei Soci su proposta di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
La carica di Socio Onorario è gratuita e vitalizia.
I Soci vengono immessi in tale ruolo dietro presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, che può accettare o respingere l’istanza.
Possono essere iscritti nel ruolo dei Soci Ordinari e Soci Sostenitori anche gli enti pubblici, le associazioni e gli istituti di ricerca per i quali il Consiglio Direttivo stabilisce l’apposita quota associativa. Gli enti, le associazioni e gli istituti associati sono rappresentati nell’Assemblea dei Soci dal rispettivo legale rappresentante o da un suo delegato.
E’ facoltà dell’Assemblea dei Soci aggiungere altre categorie di Soci qualora se ne ravvisasse la necessità.
Tutti i Soci possono intervenire con diritto di voto alle adunanze dell’Assemblea dei Soci nelle quali saranno informati dell’attività sociale e scientifica dell’associazione. Il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organismi direttivi dell’Associazione è riservata ai Soci maggiori di età.
I Soci vengono dichiarati decaduti dal ruolo qualora, entro l’anno solare, non abbiano versato la quota associativa.
Per gravi violazioni delle norme statutarie che rendano incompatibili la presenza di un Socio, il Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti, può escluderlo dall’Associazione.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Articolo 7
Sono organi dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 8
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci e si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario ed una volta ogni tre anni per l’elezione, a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con comunicazione da far pervenire con almeno sette giorni di anticipo sulla data prevista.
L’Assemblea può essere convocata dal Presidente anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Soci.
è di competenza dell’Assemblea dei Soci l’approvazione delle modifiche statuarie con le limitazioni di cui all’Articolo 6.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione se presenti almeno la metà più uno dei Soci ad in seconda convocazione, da indire almeno 30 minuti dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere adottate dall’Assemblea in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno i 2/3 dei Soci in prima convocazione e della metà più uno in seconda.
Ciascun Socio può sottoporre all’Assemblea proposte per il buon andamento dell’associazione.
Tutti i Soci hanno diritto ad esprimere un solo voto. I Soci che non possono intervenire di persona all’Assemblea ordinaria possono farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro Socio. Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe. I verbali delle deliberazioni assembleari resteranno depositati presso la sede dell’Associazione per i tre mesi successivi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 consiglieri eletti dall’Assemblea; non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi e per quanto possibile devono essere rappresentativi delle diverse realtà territoriali.
Nella sua seduta, convocata da chi, fra gli eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, nonché il Segretario e l’Economo che possono essere nominati anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio direttivo.
Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il direttore responsabile della rivista pubblicata dall’Associazione Storica, il quale ha diritto di voto nelle materie riguardanti la rivista stessa.
Il Presidente fa parte di diritto del comitato editoriale della rivista dell’Associazione; la composizione e l’attività del comitato editoriale saranno regolamentati da apposito disciplinare da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
Al Consiglio Direttivo compete l’amministrazione dell’associazione; lo stesso ne coordina l’attività scientifica, nomina il direttore responsabile della rivista dell’associazione, stabilisce l’importo e le modalità di pagamento della quota associativa annuale, accetta le domande di ammissione al ruolo dei Soci, propone i Soci Ordinari, redige annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie, delibera e sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci le modifiche statutarie, prende qualsiasi provvedimento che, per legge o per statuto, non sia demandato all’Assemblea dei Soci.
Per il miglior funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare commissioni di studio e comitati, di durata temporanea, per lavorare a singole iniziative ed avvalersi della presenza di esperti nelle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e la convocazione è recapitata al domicilio dei singoli Consiglieri con almeno tre giorni di anticipo sulla data fissata o nei casi d’urgenza tramite convocazione telefonica.
Il Consiglio può essere convocato dal Presidente anche su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora intervengano almeno cinque Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dai presidenti. A parità di voto prevale quello del Presidente.
Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a scrutinio palese, eccezion fatta nel caso di deliberazioni che riguardano persone.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I Consiglieri che per tre sedute consecutive non intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo senza motivata giustificazione, decadono dall’incarico e sono sostituiti per surroga dai non eletti.
Articolo 10
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte a terza ed in giudizio, ha la firma sociale, mantiene l’osservanza dello statuto, coordina le attività dell’Associazione dei Soci e il Consiglio Direttivo; in caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti necessari nell’interesse dell’associazione, che dovranno poi essere ratificati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11
In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente le funzioni del Presidente vengono esercitate temporaneamente dal Consigliere più anziano.
Articolo 12
Il Segretario assiste il Presidente nelle sedute, compila l’apposito verbale, cura la corrispondenza e tiene in ordine il ruolo dei Soci.
Articolo 13
L’Economo, insieme al Presidente o ad un consigliere delegato, cura la gestione contabile ed amministrativa, tiene la cassa e sottoscrive la contabilità.
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da 3 membri effettivi di cui uno sia iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti e svolga le funzioni di coordinatore e da due membri supplenti, tutti eletti dall’Associazione dei Soci.
E’ compito dei Revisori dei Conti esaminare le scritture contabili almeno una volta all’anno. Il rendiconto economico e finanziario non può essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci senza la relazione dei Revisori dei Conti.
I Revisori dei Conti possono prendere parte, dietro convocazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
TITOLO IV
PROVENTI E AMMINISTRAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 15
L’Associazione trae i suoi mezzi finanziari dalle quote sociali annuali, dalla vendita delle pubblicazioni secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente statuto, dalle oblazioni e da lasciti di singoli cittadini, istituti di credito ed imprese e dai contributi dello Stato e di altri enti locali.
Le eventuali attività commerciali marginali, saranno gestite secondo le modalità e le disposizioni vigenti, anche utilizzando apposite organizzazioni a tal fine autorizzate.
Articolo 16
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il rendimento economico e finanziario resta depositato presso la sede dell’Associazione per i quindici giorni antecedenti l’Assemblea alla quale è presentato e per tre mesi successivi all’Assemblea stessa, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per i motivi indicati dalle vigenti disposizioni in materia.
E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riservo o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 17
Le cariche sociali hanno la durata di tre anni, sono gratuite ed esercitate nel più puro spirito di volontariato.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 18
In caso di scioglimento dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere i beni di qualsiasi genere saranno destinati ad associazioni e/o istituzioni che abbiano per fine la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, librario, artistico, archeologico, letterario e archivistico dell’Alta Valle del Tevere.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19
Il presente statuto può essere modificato in ciascuna delle sue parti secondo le modalità previste dall’art. 8, fatti salvi i principi generali di cui al primo comma dell’art. 1, le finalità contemplate negli artt. 3 e 4 e la gratuità delle cariche di cui all’art. 17.
Articolo 20
Fino all’indizione dell’Associazione ordinaria dei Soci che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data di costituzione dell’Associazione, l’attività amministrativa ed editoriale verrà svolta da in Comitato provvisorio espressione dei Soci Fondatori e firmatari del presente statuto.
Articolo 21
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al vigente codice civile.
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